Spetta al parroco (o amministratore parrocchiale) la responsabilità amministrativa della Parrocchia, da esercitare sotto l’autorità del Vescovo. Si tratta di una responsabilità personale, non delegabile, salvo che per compiti specifici di carattere esecutivo. Essa si estende a tutte le attività di cui la parrocchia è titolare, anche se gestite in modo distinto, come può avvenire, ad esempio, per oratori e centri culturali. Nell’amministrare i beni della parrocchia, il Parroco )o Amministratore Parrocchiale)deve avvalersi della collaborazione dei fedeli laici attraverso il Consiglio per gli Affari Economici CPAE. Per poter garantire maggiore trasparenza e competenza, secondo l’indirizzo votato dall’assemblea sinodale, si disponga che in ogni Parrocchia vi sia un economo parrocchiale, che coadiuvi il Parroco nell’amministrazione e tenga rapporti con l’Economo diocesano.
Il CPAE, va convocato almeno tre volte l’anno. I Consiglieri devono distinguersi per integrità morale, attivo inserimento nella vita parrocchiale, capacità di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza professionale; non possono essere congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, ne avere in essere rapporti economici con la Parrocchia o ricoprire incarichi incompatibili con la loro funzione. Durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per più di due mandati consecutivi, salvo espressa deroga del Vescovo. Il Parroco non può presentare il rendiconto della Parrocchia, né inoltrare al Vescovo alcuna domanda di autorizzazione per atti di amministrazione straordinaria, senza allegare il parere del Consiglio.
Cfr Libro del Sinodo N° 142 |.<�V.����